Dal 15
agosto 2013 scatta l’obbligo di stipulare una polizza RC professionale. Essa
rientra nella Riforma delle professioni (DPR 137/2012) e serve ad assicurare il
risarcimento al cliente in caso di eventuali danni provocati da un
professionista, ma ha anche l’utilità di proteggere il patrimonio di quest’ultimo.
Tutti i professionisti: architetti, geometri, agenti, medici, avvocati,
ingegneri, ecc.. dovranno stipulare un’assicurazione responsabilità civile a
copertura dei rischi professionali derivanti dalla propria attività. La legge
non chiarisce quali dovranno essere le caratteristiche della polizza da
sottoscrivere, la Riforma delle professioni (DPR 137/2012) stabilisce solo che
«il professionista è tenuto a stipulare […] idonea assicurazione per i danni
derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale». L'idoneità è
rimessa alla scelta del professionista, e definita in sede contrattuale, con la
definizione di tutte le caratteristiche della polizza (massimale, copertura dei
rischi, scoperti, franchigie, etc..). La copertura assicurativa, già presente
nel settore pubblico, diviene obbligatoria SOLO
NEL MOMENTO IN CUI IL LIBERO PROFESSIONISTA ACQUISISCE ALMENO UN CLIENTE.
Il fatto, quindi, di essere iscritti
presso un qualsiasi albo non implica l’obbligatorietà
della copertura assicurativa RC. Per cui, ipoteticamente i giovani
professionisti possono “dormire” sonni tranquilli, almeno fino a quando non
avranno clienti. Da aggiungere infine che i massimali si differenziano per
attività professionale, e quindi, per il
grado di incidenza dell’attività stessa nella sfera del cliente, ovvero per il
livello di gravità. Sta di fatto che questo ulteriore fardello non aiuta chi si avvicina al mondo della libera professione. Non è possibile quantificare un valore orientativo del premio, proprio per le modalità sopra descritte. Il fatto di non conoscere quando dovrà essere sborsato un'altra ragione di assoluta incertezza e poca serenità nello svolgimento della propria professione.